Siti validati w3c accessibili

Siti validati w3c per pulliche amministrazioni - ex. Legge stanca

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Con il termine Legge Stanca si intende la legge dell'ordinamento italiano del 9 gennaio 2004, n. 4 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004), recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici l nome fa riferimento al suo proponente, Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie nel Governo Berlusconi II, ma è il risultato di numerose proposte di legge sull'accessibilità presentate, anche nella legislatura precedente, da parlamentari di vari orientamenti politici.

La legge approvata all'unanimità dal Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2004, ed è diventata operativa dopo oltre un anno tramite: Il Decreto Attuativo del Presidente della Repubblica, 1º marzo 2005, n. 75[1];

Il Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2005 «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici»[2] che stabilisce le linee guida recanti i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine; Il Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 «Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili»[3]. Il 16 settembre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 marzo 2013 che aggiorna l'allegato A contenente i criteri e i metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità

 

LA DISPOSIZIONE NORMATIVA

I soggetti destinatari di tale legge, come specificato nell'art. 3 della legge, sono: Le pubbliche amministrazioni; Gli enti pubblici economici; Le aziende private concessionarie di servizi pubblici; Gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici; Le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico; Le aziende municipalizzate regionali; Le aziende appaltatrici di servizi informatici.

OBBLIGO

L'obbligo della applicazione della legge sussiste esclusivamente per i siti pubblici (o di interesse pubblico) mentre, sempre nell'ambito pubblico, le disposizioni di legge non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

 

DEFINIZIONI

La legge contiene le seguenti definizioni: a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. (fonte: Wikipedia) Noi realizziampo siti per pubbliche amministrazioni secondo questa normativa.

 

  • (fonte: Wikipedia)

 

Noi realizziampo siti per pubbliche amministrazioni secondo questa normativa.

Ignazio Billera

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